1. Dopo l'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 177-bis. - (Nozione di rifiuto). - 1. Per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Le parole «si disfi», «abbia deciso» e «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui al comma 1, si interpretano come segue:
a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte quarta del presente decreto;
b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte quarta del presente decreto, sostanze, materiali o beni;
c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano da ritenere rifiuti pericolosi ai sensi del comma 4 dell'articolo 184.
3. Non ricorre la decisione di disfarsi dei beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo, di cui alla
a) le imprese hanno adottato modelli di organizzazione e di gestione, previsti dagli accordi e dai contratti di programma di cui al comma 6 dell'articolo 181, idonei a realizzare la riutilizzazione certa dei beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo di cui all'allegato A alla parte quarta del presente decreto, in modo da assicurare un'efficace protezione dell'ambiente;
b) le imprese utilizzano attualmente i beni e le sostanze o i materiali di cui alla lettera a) nel loro ciclo produttivo nel rispetto dei modelli di organizzazione e di gestione adottati».